Accordo›Titolo IV
Art. 13
Disposizioni particolari
In vigore dal 3 mag 1997
- Disposizioni particolari
1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorità italiane.
Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorità italiane l'elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari conviventi. Il direttore della Fondazione consegna a tutti i membri del personale una speciale carta d'identità con fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione.
2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunità il direttore della Fondazione o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Fondazione, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione.
3. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accodo.
Storico versioni
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