Accordo›Titolo V
Art. 14
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 3 mag 1997
- Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo e della Convenzione riportata in allegato saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-14