AccordoTitolo IV

Art. 10

Veicoli della Fondazione

In vigore dal 3 mag 1997
- Veicoli della Fondazione La Fondazione è esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo