Accordo›Titolo IV
Art. 10
10 / 24Veicoli della Fondazione
In vigore dal 3 mag 1997
- Veicoli della Fondazione
La Fondazione è esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-10