AccordoTitolo IV

Art. 8

Esenzione da tasse e imposte

In vigore dal 3 mag 1997
- Esenzione da tasse e imposte 1. La Fondazione, le sue proprietà e i suoi beni, entro i limiti della loro attività ufficiale, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne è esente per gli acquisti di importo rilevante di beni e servizi concernenti i suoi compiti ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni o servizi di importo superiore alle 100.000 lire italiane, o di importo superiore, che potrà essere stabilito in modo generale dalle competenti autorità italiane. Detta franchigia non deve comunque pregiudicare i principi generali stabiliti nel presente articolo. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni previste dal presente articolo non si applicano alle imposte (tasse) sui servizi di pubblica utilità prestati alla Fondazione secondo tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane interessate, a condizione che tali imposte vengano indicate singolarmente e specificamente.
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