AccordoTitolo III

Art. 5

Responsabilità per danni o pregiudizi.

In vigore dal 3 mag 1997
- Responsabilità per danni o pregiudizi. 1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Tale responsabilità è disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilità per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo