Accordo›Titolo III
Art. 5
Responsabilità per danni o pregiudizi.
In vigore dal 3 mag 1997
- Responsabilità per danni o pregiudizi.
1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Tale responsabilità è disciplinata dal diritto italiano.
2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilità per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi.
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.
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