AccordoTitolo IV

Art. 7

Immunità

In vigore dal 3 mag 1997
- Immunità 1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi, ovunque situati, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell' del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Per "edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione" si intendono: a) quelli indicati come tali nella convenzione allegata al presente documento; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessità; b) quelli che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività. 3. Le persone autorizzate ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza non possono entrare negli edifici e nei locali della Fondazione, o nei terreni da essa utilizzati, che su domanda o con autorizzazione del direttore della Fondazione o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, e ricevono da questi l'assistenza necessaria. Tuttavia il consenso delle autorità competenti della Fondazione si ritiene dato in caso di calamità naturali, incendio o altre circostanze che richiedono l'impiego immediato di misure di tutela della sicurezza pubblica. 4. Il direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che la sede della Fondazione non venga utilizzata come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale. 5. Il Governo italiano riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate in qualsiasi altra località d'Italia. 6. Le autorità italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-7

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