Accordo›Titolo IV
Art. 12
Sicurezza sociale
In vigore dal 3 mag 1997
- Sicurezza sociale
1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,
- i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale delle Comunità;
- gli agenti ausiliari sono iscritti ad un regime obbligatorio,
preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine;
- gli agenti locali e gli agenti ausiliari non iscritti ad un re- gime obbligatorio dell'Unione europea vengono iscritti al regime italiano, e sono a carico della Fondazione gli oneri previsti per i datori di lavoro dalla normativa in vigore.
2. La Fondazione è esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di nazionalità italiana deve comunque versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-12