Accordo›Titolo III
Art. 4
Responsabilità giuridica internazionale
In vigore dal 3 mag 1997
- Responsabilità giuridica internazionale
La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti della Fondazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-4