Regolamento›Sez. 2
Art. 14
Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile.
In vigore dal 13 feb 1997
Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile.
Le autorità possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l'ostacolo, sempre che le persone interessate non vi provvedano loro stesse entro un adeguato termine a loro accordato. L'autorità può rinunciare a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-14