Regolamento›Sez. 2
Art. 16
Controllo
In vigore dal 13 feb 1997
Controllo
Durante le operazioni di controllo i conduttori di natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-16