Convenzione
Art. 16
In vigore dal 13 feb 1997
1 Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l'esercizio dell'attività di pesca.
2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-16