Convenzione

Art. 13

Trasporto agenti di sorveglianza

In vigore dal 13 feb 1997
Trasporto agenti di sorveglianza Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-13

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