Convenzione

Art. 18

In vigore dal 13 feb 1997
1 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è costituita una commissione consultiva mista. 2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 3 I compiti della commissione consistono principalmente nel: a. vigilare affinché vengano applicati la presente Convenzione e il Regolamento; b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integrazioni del Regolamento; c. facilitare i rapporti fra le autorità degli Stati contraenti incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione e nel Regolamento; d. risolvere le eventuali difficoltà risultanti dall'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli Stati contraenti; e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-18

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