Convenzione
Art. 19
In vigore dal 13 feb 1997
1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio.
2 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni che riguardano l'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento.
3 Fermo restando quanto previsto dall' punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordinamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-19