Convenzione

Art. 6

In vigore dal 13 feb 1997
1 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell'equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sul cui territorio il natante è immatricolato o staziona abitualmente. 2 Per poter navigare in acque diverse da quelle del Paese di appartenenza il permesso di condurre un natante è comunque necessario se: a. la potenza di propulsione è superiore a 8 kW; b. la superficie velica supera i 15 m2. 3 Il conduttore di un natante motorizzato deve aver compiuto il 14 anno di età per i motori fino a 6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori, salvo che non sia prescritta un'età minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento. 4 I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il quale sono stati rilasciati. 5 Il rilascio, l'aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regolamento. 6 L'aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente che ha rilasciato il documento. 7 Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell'altro Stato, egli deve provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l'effettuazione di un esame.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-6

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