Convenzione
Art. 7
In vigore dal 13 feb 1997
1 La circolazione dei natanti è sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento.
Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato.
2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le acque territoriali dei due Stati contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le autorità competenti di ambedue gli Stati, sentite le imprese di navigazione concessionarie.
3 L'uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui essi si trovano.
4 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti possono temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica.
5 Le limitazioni permanenti alla navigazione o all'ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti.
6 La segnaletica diurna e notturna è disciplinata da ciascuno Stato contraente in conformità alle norme del Regolamento.
7 I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi reciprocamente per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le eventuali modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade situ- ate sul rispettivo territorio.
Storico versioni
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