Convenzione
Art. 12
Orari
In vigore dal 13 feb 1997
Orari
Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall'autorità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-12