Convenzione

Art. 12

Orari

In vigore dal 13 feb 1997
Orari Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall'autorità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo