Convenzione

Art. 14

Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina

In vigore dal 13 feb 1997
Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina 1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorità competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale. 2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere servizio stesso esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione può essere rilasciata purchè il trasporto risponda ad un'esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza. 3 Un'annotazione supplementare da riportare sull'autorizzazione è necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall'autorità competente, previo assenso dell'autorità dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-14

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