Convenzione

Art. 9

Diritto di trasporto

In vigore dal 13 feb 1997
Diritto di trasporto 1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue: 2 Lago Maggiore L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 3 Lago di Lugano L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 4 Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall'impresa concessionaria con propri natanti fuori dall'orario e dalle rotte abituali.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-9

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