Convenzione

Art. 8

Servizio regolare di linea

In vigore dal 13 feb 1997
Servizio regolare di linea È considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di navigazione alle quali gli Stati contraenti hanno rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli atti di concessione non possono essere in contrasto nè con la presente Convenzione, nè col Regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-8

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