Convenzione
Art. 1
Principi
In vigore dal 13 feb 1997
CONVENZIONE
fra l'Italia e la Svizzera
per la disciplina della navigazione
sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
Il Governo della Repubblica italiana,
e
il Consiglio federale svizzero,
qui di seguito denominati Stati contraenti,
nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto quanto segue:
Principi
1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso.
2 Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-1