Convenzione

Art. 1

Principi

In vigore dal 13 feb 1997
CONVENZIONE fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano Il Governo della Repubblica italiana, e il Consiglio federale svizzero, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto quanto segue: Principi 1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso. 2 Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-1

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