Regolamento›Sez. 2
Art. 3
Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo
In vigore dal 13 feb 1997
Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo
1 I membri dell'equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell'ambito delle sue attribuzioni e contribuire all'osservanza del presente regolamento.
2 Ogni persona che si trovi a bordo è tenuta ad osservare gli ordini impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-3