Convenzione
Art. 21
Entrata in vigore
In vigore dal 13 feb 1997
Entrata in vigore
1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti.
2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarrà in vigore per un anno a
decorrere da tale data.
3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 1923 fra l'Italia e la Svizzera per la navigazione sul lago Maggiore e sul
lago di Lugano.
Fatto sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua
italiana.
Per il Governo Per il
della Repubblica italiana: Consiglio federale svizzero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Giancarlo Tesini Adolf Ogi
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-21