Regolamento›Sez. 2
Art. 4
Dovere generale di vigilanza
In vigore dal 13 feb 1997
Dovere generale di vigilanza
1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare:
a. di mettere in pericolo o di molestare le persone,
b. di causare danni ad altri natanti, alle proprieta altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,
c. di intralciare la navigazione o la pesca,
d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2 Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-4