Regolamento›Sez. 2
Art. 9
Danni causati alle opere d'arte
In vigore dal 13 feb 1997
Danni causati alle opere d'arte
Qualora un natante danneggi un'opera d'arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-9