RegolamentoSez. 2

Art. 9

Danni causati alle opere d'arte

In vigore dal 13 feb 1997
Danni causati alle opere d'arte Qualora un natante danneggi un'opera d'arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-9

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