RegolamentoSez. 2

Art. 10

Protezione delle acque

In vigore dal 13 feb 1997
Protezione delle acque 1 È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d'inquinamento delle acque. 2 È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti. 3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d'inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l'inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l'autorità competente. 4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne la polizia o l'autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo