RegolamentoSez. 2

Art. 15

Ordini particolari delle autorità

In vigore dal 13 feb 1997
Ordini particolari delle autorità I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell'autorità competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficoltà alla navigazione. 2 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-15

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