RegolamentoSez. 2

Art. 19

Marche di massima immersione

In vigore dal 13 feb 1997
Marche di massima immersione 1 I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione, poste sulle fiancate a circa metà lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza. 2 Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-19

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