Regolamento›Sez. 2
Art. 23
Segnali visivi non ammessi
In vigore dal 13 feb 1997
Segnali visivi non ammessi
1 È vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento.
3 È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-23