RegolamentoSez. 2

Art. 23

Segnali visivi non ammessi

In vigore dal 13 feb 1997
Segnali visivi non ammessi 1 È vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. 2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento. 3 È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-23

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