RegolamentoSez. 2

Art. 18

Marche o targhe di costruzione

In vigore dal 13 feb 1997
Marche o targhe di costruzione 1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti: a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, - il numero di costruzione. 2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-18

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