Regolamento›Sez. 2
Art. 18
Marche o targhe di costruzione
In vigore dal 13 feb 1997
Marche o targhe di costruzione
1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti:
a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo,
b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo,
- il numero di costruzione.
2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-18