RegolamentoSez. 2

Art. 13

Battelli incagliati o affondati

In vigore dal 13 feb 1997
Battelli incagliati o affondati Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso è tenuto ad esporre i segnali previsti agli e a prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-13

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