Regolamento›Sez. 2
Art. 29
Battelli in stazionamento
In vigore dal 13 feb 1997
Battelli in stazionamento
1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte.
2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-29