RegolamentoSez. 2

Art. 30

Protezione contro il moto ondoso e il risucchio

In vigore dal 13 feb 1997
Protezione contro il moto ondoso e il risucchio I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che intendono essere protetti dal moto ondoso e dal risucchio devono portare, previo assenso delle autorità competenti: a. di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale a luce ridotta di colore rosso e un fanale a luce ridotta di colore bianco disposto circa 1 m al disotto del primo; b. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-30

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