Regolamento›Sez. 2
Art. 35
Generalità
In vigore dal 13 feb 1997
Generalità
1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento.
2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato è riportato nell'allegato 2, devono essere emessi:
a. dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica;
b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.
3 Per garantire l'udibilità dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-35