RegolamentoSez. 2

Art. 35

Generalità

In vigore dal 13 feb 1997
Generalità 1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento. 2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato è riportato nell'allegato 2, devono essere emessi: a. dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica; b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto. 3 Per garantire l'udibilità dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo