Regolamento›Sez. 2
Art. 37
Generalità
In vigore dal 13 feb 1997
Generalità
1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle rive, così come riportati nell'allegato 3.
2 L'autorità competente fissa l'ubicazione ed il tipo dei segnali da posare.
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