RegolamentoSez. 2

Art. 37

Generalità

In vigore dal 13 feb 1997
Generalità 1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle rive, così come riportati nell'allegato 3. 2 L'autorità competente fissa l'ubicazione ed il tipo dei segnali da posare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo