RegolamentoSez. 2

Art. 42

Regole generali di comportamento

In vigore dal 13 feb 1997
Regole generali di comportamento 1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni. 2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-42

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