Regolamento›Sez. 2
Art. 45
Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli
In vigore dal 13 feb 1997
Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli
In caso d'incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all', devono scostarsi:
a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci;
c. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all';
d. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all', dai battelli a vela;
e. ogni battello a motore, ad accezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all', dai battelli a remi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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