RegolamentoSez. 2

Art. 49

Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti

In vigore dal 13 feb 1997
Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti 1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all', e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale. 2 Per quanto possibile: a. le imbarcazioni da diporto devono mantenere le distanze previste al punto 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con attrezzi a traino e che portano il segnale previsto all' punto 2; b. i battelli per il trasporto di merci devono tenersi ad una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni per la pesca professionale che portano il segnale previsto all' punto 1. In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli - 47 senza restrizioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-49

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