Regolamento›Sez. 2
Art. 53
Porti e pontili di approdo
In vigore dal 13 feb 1997
Porti e pontili di approdo
1 I natanti che escono da un porto hanno la precendenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico "tre suoni prolungati".
2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto.
È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.
3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, nè ormeggiarsi a detti pontili.
Storico versioni
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