RegolamentoSez. 2

Art. 53

Porti e pontili di approdo

In vigore dal 13 feb 1997
Porti e pontili di approdo 1 I natanti che escono da un porto hanno la precendenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico "tre suoni prolungati". 2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto. 3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, nè ormeggiarsi a detti pontili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo