RegolamentoSez. 2

Art. 54

Navigazione in prossimità della riva

In vigore dal 13 feb 1997
Navigazione in prossimità della riva 1 I battelli a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e delle imbarcazioni che effettuano la pesca professionale, possono percorrere la zona rivierasca interna soltanto per approdare, partire, stazionare o per attraversare passaggi stretti. Durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve e non superare la velocita di 10 km/h. 2 È vietato navigare nelle zone protette e nelle zone di vegetazione acquatica, quali i canneti, i giuncheti e le ninfee. I governi degli Stati contraenti possono prescrivere una distanza minima.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-54

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