Regolamento›Sez. 2
Art. 55
Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari
In vigore dal 13 feb 1997
Pratica dello sci nautico o impiego di altre
attrezzature similari
1 La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è consentita solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2 Nelle zone rivierasche è vietata la pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi riservati per la partenza e l'arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3 Il conduttore del natante che effettua il traino dev'essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
4 Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.
5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari).
7 Speciali deroghe potranno essere concesse dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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