RegolamentoSez. 2

Art. 60

Stazionamento

In vigore dal 13 feb 1997
Stazionamento 1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione. 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3 L'ancoraggio è vietato in prossimità delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-60

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