Regolamento›Sez. 2
Art. 60
Stazionamento
In vigore dal 13 feb 1997
Stazionamento
1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione.
2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.
3 L'ancoraggio è vietato in prossimità delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-60