Regolamento›Sez. 2
Art. 63
Manifestazioni nautiche
In vigore dal 13 feb 1997
Manifestazioni nautiche
1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.
2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari.
3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-63