Regolamento›Sez. 2
Art. 64
Trasporti speciali
In vigore dal 13 feb 1997
Trasporti speciali
I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell'autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.
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