Regolamento

Art. 69

Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta

In vigore dal 13 feb 1997
Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta 1 In caso di visibilità ridotta l'incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d'approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d'orario gli scali d'incrocio. 2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni: a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve aver luogo un incrocio, userà la massima precauzione, diminuendo la velocità e arrestando anche, all'occorrenza, ii motore per ascoltare; allorchè avrà riconosciuto la posizione dell'altro battello, e avrà la certezza che esso passa a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale. b. nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-69

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