Regolamento
Art. 69
26 / 100Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta
In vigore dal 13 feb 1997
Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta
1 In caso di visibilità ridotta l'incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d'approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d'orario gli scali d'incrocio.
2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve aver luogo un incrocio, userà la massima precauzione, diminuendo la velocità e arrestando anche, all'occorrenza, ii motore per ascoltare; allorchè avrà riconosciuto la posizione dell'altro battello, e avrà la certezza che esso passa a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale.
b. nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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