Regolamento

Art. 72

Riconoscimento dei documenti

In vigore dal 13 feb 1997
Riconoscimento dei documenti 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre: a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato o di una carta internazionale di idoneità in cui si attesta che egli è in possesso del corrispondente permesso nazionale di condurre; b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a.) sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese. 2 Il certificato e la carta internazionale di idoneità devono essere compilati conformemente al modello annesso alla risoluzione No 14 del Gruppo di lavoro per la navigazione interna della Commissione economica europea (CEE), come riprodotto nell'allegato 4.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-72

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