Regolamento
Art. 67
Immersioni
In vigore dal 13 feb 1997
Immersioni
Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate:
a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea;
b. nelle strettoie;
c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente;
e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello stretto di Lavena come pure nelle loro immediate vicinanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-67