Regolamento

Art. 67

Immersioni

In vigore dal 13 feb 1997
Immersioni Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate: a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea; b. nelle strettoie; c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente; e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello stretto di Lavena come pure nelle loro immediate vicinanze.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-67

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