Regolamento
Art. 77
Deroghe
In vigore dal 13 feb 1997
Deroghe
1 I battelli delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimità della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'espletamento dei loro compiti.
2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell'amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-77